martedì 15 gennaio 2013

Storia e teoria della giustizia in Italia: le riforme ed i privilegi.

Dal dizionario del Tommaseo ...

Le riforme ed i privilegi. 

Un caso esemplare: 

i Giureconsulti 

 

Lettura impegnativa ma indispensabile per il moderno operatore del diritto, consigliabile anche per chi vuol sapere da dove e verso dove si va - e dove invece occorrerebbe andare in Italia - nel campo della giustizia e del suo concreto esercizio. Una delle "teorie maggiori dell'abate" ...

 

Introduzione- dei privilegi, delle riforme, dell'inefficienza


Il concetto di riforma presuppone un forma anteriore, che la riforma prova a mutare.

E’ buona riforma quella che produce un miglioramento.

In politica democratica miglioramento significa il raggiungimento di un compromesso più elevato tra le forze sociali che compongono la comunità, al fine di realizzare un vantaggio sensibile per il maggior numero di cittadini possibile. Il compromesso politico trova poi concretizzazione in un complesso di norme che quel nuovo equilibrio rappresenta.

E’ evidente come qualsiasi cambiamento comprometta interessi tutelati dalla architettura normativa preesistente, frutto di un precedente e diverso compromesso.

E’altrettanto evidente che, al momento della stesura delle norme, le condizioni di forza e di debolezza presenti in quel dato momento storico vengono a galla.

Ciascuna categoria o corporazione o gruppo, che abbia coscienza della sua identità, lotta per il riconoscimento dell’importanza della funzione da sé svolta in seno alla società.

Come è agevole immaginare, non solo per la gloria, ma anche e soprattutto per garantire ai suoi membri prestigio e ricchezza.

Niente di grave. Normale dialettica storica, che esiste nonostante non sia più di moda.

Accade però che la società muti molto più velocemente del corpus giuridico che la regola.


Alcune categorie professionali che, in un determinato momento, avevano ottenuto condizioni di favore a causa dell’importanza dell’attività da loro svolta, si trovano così a mantenerle anche quando l’importanza del loro compito risulta minore di quello di altre categorie, sopraggiunte o semplicemente stimolate dai tempi..

I privilegi medioevali ancora fra noi... (Enrico IV, anno 1085)
A ciò si può aggiungere che una categoria può anche cullarsi nei suoi privilegi, dimenticando i suoi doveri; può cercare di incrementare i primi all’infinito; può utilizzarli per sviluppare un sostanziale nepotismo, a scapito dei meriti effettivi e dell’intera comunità che del suo servizio si avvale.

Può giungere persino a sacrificare l’efficacia ed il senso del lavoro che essa svolge, per evitare di mettersi in discussione, di adeguarsi ai tempi, di aumentare il numero di persone che possono accedere ai “sacri misteri” della professione e di disperdere, quindi, in più rivoli la graniticità del suo potere...

La magistratura italiana, in quanto corporazione, ed in senso più ampio i giureconsulti italiani, rappresentano un esempio di scuola.
Con il loro 160esimo posto su 185 sistemi giuridici valutati nel mondo.

A giustificare tale affermazione, ecco una breve storia.
Che ci ricondurrà, più edotti, al presente.


I perché cerchiamoli nella Storia Europea



Intorno all’anno mille l’Europa, che aveva vissuto secoli di assoluta frammentarietà e precarietà sociale post imperiale, incomincia a ripopolarsi ed a rivedere organismi collettivi complessi ed attivi.

La vita commerciale riprende vigore; le città, fenomeno anomalo insinuatosi di prepotenza nel dualismo papato-impero, cercano libertà ed autonomia; i popoli, ormai differenziatisi in più embrioni di nazione, allacciano rapporti diplomatici regolari; la produzione di ricchezza tracima dal mondo agricolo, latifondista nobiliare, al commercio ed alle manifatture.

Per regolamentare tutte queste novità sociali risultano insufficienti le raccolte consuetudinarie, ammantate di pallide reminiscenze latine, di cui gli stati barbarici post impero si erano dotati. Allo stesso modo, le partizioni così care ai chierici (oratores, bellatores, laboratores) mostrano la corda.

Giunge così il momento magico per i giureconsulti, chiamati da re e podestà a fornire il lume necessario a guidare una realtà “improvvisamente” complessa, costruendo l’ossatura dei loro stati e città.

Irnerio, Odofredo Denari, Baldo degli Ubaldi, Bartolo da Sassoferrato si dimostrano straordinariamente creativi nel riscoprire il corpus giustinianeo e nel lavorare di logica ed analogia..

Una montagna di scolia e di glossae copre gli antichi codici: il latino di Ulpiano, debitamente reinterpretato, riprende vita e serve a dirimere le controversie del XIII secolo.
Inforziato di Odofredo

In tutta Europa si aprono scuole ed università di diritto, mentre l’intelletto dei giureconsulti si rivela indispensabile e come tale considerato e ricompensato.

Il processo storico che porta gli stati all’accentramento ed alla indipendenza dall’impero fa la loro fortuna.

Ecco che giureconsulti, notai, giudici, funzionari statali vengono istituzionalizzati.

In cambio della diminuizione della libertà intellettuale ricevono grandi privilegi.

Si apre loro persino la strada della nobiltà, non “di sangue”, appunto, ma di toga.

I giureconsulti si dimostrano presto i più grandi amici e difensori dello stato nazionale ed accentratore: dalle loro fila promanano grand commis, amministratori e giudici.

Dopo aver riorganizzato e modernizzato la società medioevale, guidandola nel difficile trapasso verso l’evo moderno, la loro opera cambia di finalità.

Essi incominciano ad avviluppare la vita civile, politica ed economica in una rete fittissima di lacci e laccioli, dei quali essi soli conoscono il dipanarsi; potendo, qualora sia il caso e dietro lauti compensi, ritrovare il bandolo della matassa.

Sarcofago di Pierre de Belleperche
L’originalità creativa di Jacques de Revigny e di Pierre de Belleperche cede il passo al cieco formalismo causidico. Non già le norme esistono per la società, ma la società per le norme. 
E le norme sono incomprensibili senza i loro creatori e custodi.

Molti secoli trascorrono.

L’affermazione teorica più importante di questa maniera di vedere le cose arriva nell’ottocento (non per nulla il secolo di Kafka), tramite l’opera rigorosissima di Hans Kelsen.

E’ il momento del positivismo giuridico, che coincide con la definitiva vittoria dello stato quale ente per eccellenza.

Lo jus positum scopre la autoreferenzialità: nelle parole del grande giurista esso trae, ormai apertamente, validità dalla sua stessa affermazione, e quindi dalla volontà “del principe”, ovvero del potere politico.

I giurisperiti italiani saranno cattivi (ed ipocriti, visto che Kelsen è studiato in ogni università) discepoli di questa costruzione filosofica.

Vediamo perché.

L’ottocento non è solo il secolo dello stato moderno ed onnipresente, pronto, a differenza che in passato, ad occuparsi di qualsiasi cosa avvenga al suo interno.

E’ anche il secolo in cui la tecnologia, unita a favorevoli situazioni demografiche, determina l’affermazione della rivoluzione industriale in alcuni paesi europei

In breve, oggetti che nel passato erano il prodotto del lavoro di molte persone per molti giorni finiscono per potersi fabbricare in poche ore.

Le prime invenzioni della "rivoluzione industriale"
Il loro prezzo cala ed essi divengono accessibili a larghe fasce della popolazione.

Non solo operai ma anche imprenditori si affacciano sulla scena, mentre il denaro circolante finisce nelle tasche di molta più gente, se come termine di paragone prendiamo il secolo precedente.

Il ceto medio cresce a dismisura e la sua importanza politica, insieme alla sua istruzione, aumenta di conseguenza.

Urgono nuove norme, più semplici e snelle delle precedenti, per consentire la crescita del capitalismo, che sembra far vivere meglio tutti o quasi.

L’interesse della middle class, e mediatamente del proletariato, si muove, sempre più rapidamente, in direzione opposta a quello degli operatori interni allo stato.

Il mare di norme e di vincoli in cui il cittadino si trova a navigare fa da freno all’unica struttura tra tante sovrastrutture: all’economia.

La chiarezza, la velocità e la certezza del diritto, di cui le attività economiche moderne hanno assolutamente bisogno, fanno a pugni con il potere dei giureconsulti, che nella ignorantia legis, nella confusione e nell’incertezza trovano un usbergo per la tutela della loro posizione, per la salvaguardia del loro arbitrio e per la giustificazione di grandi profitti.

Questo conflitto si combatte già due secoli fa, nei paesi europei dove la rivoluzione industriale prende le mosse, seppure in chiave minore.

Raccolte di sentenze americane di "case law"
Grazie ad un sistema legale elastico ed efficiente, basato sullo “stare decisis”, ovvero sulla forza cogente della sentenza precedente sul caso specifico analogo, l’Inghilterra adegua, quasi in tempo reale, le norme alle esigenze della società e dell’economia. L’assenza di codici, paradossalmente, sembra aumentare in quel paese la rapidità e l’efficacia delle decisioni giudiziali e quindi la certezza del diritto.

Non che il prestigio e la remunerazione di giudici ed avvocati (soprattutto) non siano alti, ma ciò risulta giustificato dai risultati.

Comunque, figure anacronistiche quali i notai vengono ricondotte ad una dimensione (e retribuzione) adeguata al loro ruolo di funzionari dotati del potere di conferire pubblica fede ad atti giuridici: nei paesi anglosassoni molto spesso questa funzione viene svolta dai legali stessi.

Altri stati non riescono invece ad adeguarsi. Un po’ perché lo sviluppo industriale non ha seguito gli stessi tempi, un po’ perché, al loro interno, il sistema giuridico è di stampo codicistico e la resistenza dei “dottori” più forte .

Il sistema codicistico darebbe il non plus ultra della certezza del diritto, raccontano, racchiuso com’è in norme stabilite una tantum dal potere legislativo.

la codicistica moderna è figlia di Napoleone
Spetta poi ai magistrati applicare pedissequamente gli articoli di legge e realizzare nel concreto le volontà del principe, o del popolo sovrano, a seconda dei casi.

Purtroppo, si tratta solo di belle parole.

Il concetto di unica interpretazione possibile della norma, che il giudice applicherebbe in quanto mera “os legis” è una tremenda ipocrisia, sulla quale si regge un sistema che unisce allo svantaggio di un codice rigido, e quindi tardo rispetto ai mutamenti della società, l’arbitrio di interpretazioni che, proprio in quanto tali e senza scomodare Popper, sono più o meno libere.

Quasi quanto le sentenze anglosassoni; Tanto è vero che in Italia da sempre si sprecano decisioni diverse su accadimenti analoghi. Inutile fare esempi, basta leggere un paio di pubblicazioni specialistiche sull’argomento.

Ma non solo. Al caos legislativo, alla sua rigidezza, alle interpretazioni, necessarie ed inevitabili, si aggiunge una reintroduzione surrettizia della cogenza del precedente, apparentemente esclusa.

In teoria, nulla vieterebbe ad una sentenza successiva di contraddire la precedente.

In pratica, la maggior parte del lavoro della maggior parte di avvocati e magistrati consiste nella ricerca dei precedenti favorevoli alla propria posizione.

All’interno di questo groviglio, chi può ricercare responsabilità in chi? Chi può dire ad un operatore del diritto “hai sbagliato, devi pagare”?

Il potere politico, però, non si regge sui giurisperiti, ma di loro si serve.

In una democrazia, prima o poi, l’interesse della maggioranza emerge su quello dei gruppi di pressione, per quanto ciò possa essere difficile e doloroso. Ciò che da noi non è successo cento anni fa inizia ad accadere adesso.

Francobollo per Kelsen
Una tale situazione, infatti, oltre ad avversare gli interessi di popolo e borghesia, e quindi dello stato-nazione, è alla lunga intollerabile per lo stato-istituzione, che deve restare al passo con gli altri stati se non vuole essere schiacciato.

Ecco i tentativi di riforma della magistratura ed ecco le reazioni scomposte degli interessati.

Essi hanno mal compreso persino la lezione del loro paladino Kelsen, poiché si ribellano all’unico limite posto dal giurista al loro potere, che è poi il potere della norma.

Questo limite è la fonte del diritto, l’atto di volontà che lo pone: la volontà del principe.

Nell’evo contemporaneo, la volontà del Parlamento eletto dal Popolo sovrano.



Ritorno al presente


E’ evidente che il discorso-testamento politico tenuto dall’egregio dr. Borrelli durante un evento ufficiale come l’apertura dell’anno giudiziario milanese 2002, avente a contenuto il “Resistere, resistere, resistere come sulla linea del Piave” contro ogni tentativo di riforma del sistema giudiziario, buona o cattiva che possa essere, è quanto di più antikelseniano possa esistere in mundo.

Trascorsi 10 anni, esso resta di grande e quotidiana attualità: conduce l’Italia al governo dei giudici, con buona pace della democrazia popolare.

I suoi propugnatori si approssamo a qualcosa di simile al reato di alto tradimento della Costituzione e della Repubblica. Con cui non a caso confinano la divulgazione dell’esistenza di intercettazioni tra il capo dello Stato Giorgio Napolitano ed il vicepresidente del CSM Nicola Mancino (contro cui è stato sollevato dal Presidente della Repubblica giudizio di corte costituzionale. E vinto).
Tertium non datur.

Oppure le pretese di certa parte togata, non infima, di attribuire al mero avviso di garanzia, pervertito sin dall’etimologia, l’effetto collaterale di produrre l’incandidabilità di un cittadino, la perdita dei suoi diritti elettorali passivi. E stesso dicasi di qualsiasi compressione, sino a condanna definitiva.

O ancora le posizioni volte a condizionare le scelte legislative del Parlamento, ogni qual volta le camere si occupano di giustizia.

Prima giudici, poi politici ... con un solo colpo di bacchetta magica!
Mentre un numero impressionante di magistrati siede non solo in Parlamento, ma persino nelle amministrazioni locali in cui si trovano i tribunali ove esse hanno per decenni lavorato.

Violando in pratica quello che in teoria la magistratura per prima difende: l’indipendenza e la distinzione dagli altri poteri, legislativo ed esecutivo.

Nonché la parità tra candidati nella competizione elettorale, altro cardine scardinato del nostro ordinamento.

Abbandonato il punto di vista storicistico, pure indispensabile per comprendere le radici del fenomeno al quale sono stati dedicati i due articoli precedenti, si potrebbe agevolmente obiettare che Hans Kelsen ed il suo diritto puro non rappresentino la maniera più acconcia di comprendere i fenomeni giuridici concreti di una democrazia del XXI secolo.

L’indipendenza gerarchica della magistratura nei confronti dell’esecutivo rappresenta, in effetti, un valore importante in quanto essa limita la possibilità di un doppio binario decisionale, a seconda che l’inquisito sia un potente o meno.

dr. Palamara, ma ragioni migliori per scioperare... mai?
In quest’ottica emergenziale di difesa dell’indipendenza dell’ordine giudiziario, messo a rischio da pressioni interessate e costanti di membri dell’esecutivo, secondo alcuni verrebbe a rintracciarsi una valida giustificazione persino per gli scioperi di categoria, previsti quasi ad intervalli regolari, non appena si avverte qualche minaccia allo status quo.

A parte la singolarità dell’adozione di una strategia di resistenza e di protesta tipica di chi altri strumenti non possiede per far udire la sua voce, scelta paradossalmente da un ordine che ha mille strumenti per guadagnare l’attenzione di tutti (a cominciare dalle aperture degli anni giudiziari per finire con i salotti televisivi, passando attraverso le sentenze evolutive promananti dalle alte corti…), se accettassimo il punto di vista per il quale la giustizia rifulgente nel nostro paese rischia di patire dei danni, potremmo anche trovare una logica in questa decisione.

Ed invece no. Più di qualcosa non quadra.

Ricordiamoci che si protesta per impedire una riforma, quale che sia, non per chiedere un cambiamento.

Ma davvero la conservazione può essere priorità assoluta?

Davvero magistrati così zelanti nella difesa etica del loro alto compito non trovano nella situazione attuale del processo italiano null’altro che meriti una protesta? Non dico uno sciopero generale, ma anche una lamentela pubblica, un corteo od anche una sentenza che faccia parlare di se?

Dobbiamo dedurne che, evidentemente, considerano adeguata ed efficiente la loro dimensione lavorativa così come è.

Esaminiamo questa macchina perfetta più da vicino.


Dentro la "macchina" del diritto Italiano...


E’ certo che l’avvocato, od il magistrato, sia stato studente.

Nel corso di pochi anni egli apprende che la nullità di un atto, prevista dal diritto in caso di rimarchevoli difetti formali, è opinione dappertutto, tranne che sui manuali da studiare.

Tutti i suoi esami, o quasi, sono infatti nulli. L’interrogante spesso è un giovane di qualche anno più grande di lui, se non proprio un coetaneo; il diritto innegabile di richiedere che a testare la preparazione sia un ordinario, se applicato indiscriminatamente, porterebbe al collasso l’intera sessione di esami. Ed il docente in uno stato di misantropia assoluta. Adeguarsi è quindi la parola d’ordine.

Il bistrattato, grande Chiovenda
Una volta laureatosi, scoprirà, sicuramente se decide per la libera professione, ma spessissimo (a causa della nota teoria per cui “ bisogna tenere aperte tutte le porte”) anche se desidera una carriera in magistratura, che il praticantato si risolve nel correre da un ufficio caotico ad un altro per conto di studi già avviati. Molto spesso Gratia et amore dei, ça va sans dire. Altro che formazione.

Nel prepararsi agli esami di stato, egli vivrà il paradosso di dover imparare a menadito quali atti competano al cancelliere ed a lui solo, per poi compierli quotidianamente da sé medesimo durante la pratica.

Sorvoliamo sulle conseguenze giuridiche che il legislatore ricollega a fatterelli come questi.

A chi non è del settore basti sapere che in molti casi ciò dovrebbe provocare l’annullamento dell’intero processo.

Ma, con buona pace dell’illustre maestro (di chi, poi, chissà…) Chiovenda, straordinario studioso del diritto processuale, ciò non avviene.

Adeguarsi è ancora la parola d’ordine.

quiz mnemonici primo discrimen del giudice...
L’aspirante magistrato, che abbia o non abbia fatto pratica, dovrà comunque confrontarsi con un esame di stato. Quest’ultimo propone una selezione preliminare assolutamente logica ai tempi dell'infanzia di Appio Claudio, autore delle XII tavole nel V secolo a.C., cioè ai tempi delle norme non scritte, ma non più in un mondo che già conosce la codificazione.

Imparare a memoria fiumi di articoli per rispondere a migliaia di quiz mnemonici, questo è richiesto al candidato.

Che poi gli articoli siano scritti su dei tomi sempre consultabili, mentre ciò che davvero conta è la capacità di inquadrare la o le fattispecie, unita all'equanimità di giudizio senza cui ogni scienza è vana, interessa poco.

Inoltre, a sessanta anni dalla morte di Freud un test per valutare l’equilibrio di una personalità il cui lavoro è giudicare quelle altrui ( il momento soggettivo del reato o del crimine è fondamentale nel nostro ordinamento) si potrebbe anche escogitare.

Ma andiamo oltre, senza dimenticare che, evidentemente, adeguarsi resta la parola d’ordine per tutti.

Una volta superato il concorso, che certo non lo rende automaticamente Salomone ma un dipendente dello stato (sia pure molto particolare), il neo magistrato proverà l’emozione di osservare come la prassi prevalga in mille modi sulla norma scritta, che si sarebbe chiamati a conservare.

Nonostante le rigide prescrizioni in materia, i suoi faldoni processuali entreranno ed usciranno, tra le braccia dei praticanti e con la massima disinvoltura, dalle polverose sale della cancelleria verso il mondo esterno e viceversa; i termini processuali predisposti dal legislatore verranno arbitrariamente divisi in ordinatori (una specie di suggerimento bonario, che si può anche ignorare) e perentori (tassativi a pena di nullità o giù di lì), senza che si possa scorgere un appiglio testuale a questa interpretazione, inventata esclusivamente per il buon motivo che la mole di lavoro, rispetto agli organici (i quali sono decisi dal CSM), impedisce il rispetto di tutti i termini; le udienze saranno svolte nel caos più completo, in barba alle disposizioni sulle verbalizzazioni e quant’altro; il personale ausiliario, dal cancelliere all’ufficiale giudiziario, sarà insufficiente e scarsamente organizzato; la verbalizzazione la faranno le parti e buonanotte ad ogni logica, opportunità e norma...  e via dicendo…

L'amnistia mascherata, smascherata dai radicali
Scoprirà, se non lo sapeva, che l’Italia viene continuamente multata dalla corte di Strasburgo per i diritti dell’uomo, a causa della biblica durata dei nostri processi; che tale durata fa si che esista un doppio corso della giustizia, a seconda che si abbiano i mezzi sufficienti a ritardare l’arrivo delle sentenze o meno, il che significa essenzialmente gli avvocati ed i periti che ci si può permettere, il tutto conducendo alla condanna del povero ed alla prescrizione del ricco, vera amnistia mascherata; che solo per una percentuale irrisoria di crimini (si parla del 20% o del 30%, a seconda del reato) viene trovato il colpevole e che, per quanto riguarda la civilistica, spesso il vincitore della causa risarcitoria legge dal paradiso il dispositivo della sentenza.

Vivrà sulla pelle la temperatura africana del suo tribunale, così come la fallacità del sistema informatico e l’assenza di qualsiasi meritocrazia all’interno dell’ordine.

Esso, infatti, per legge pone tutti i magistrati essenzialmente sullo stesso piano, vincolando gli avanzamenti alla sola anzianità, appiattendo e spegnendo ogni ambizione in tal senso.

E l’ambizione è una delle pochissime molle che spinga l’uomo a migliorarsi.

Tirerà invece un sospiro di sollievo di fronte ai soli cento procedimenti annuali in cui emerge una qualche responsabilità dei suoi colleghi.

Ma guardare il telegiornale potrebbe riservargli amare sorprese giuridiche.

Firma Concordato Chiesa-Stato fascista, Alfredo Rocco secondo da destra
Il codice di procedura penale, recependo ammirevolmente post codice Rocco i concetti di libertà e di diritti del cittadino, ha limitato tassativamente i casi in cui sia possibile detenere qualcuno prima di una sentenza definitiva proveniente da un dibattimento.

La carcerazione preventiva, infatti, è prevista non come mera anticipazione della pena nei casi in cui è più probabile che un inquisito sia colpevole (il calcolo di questa probabilità è appunto il lavoro del tribunale, sui binari impostigli dal codice), ma come modo di impedire che, nelle more del giudizio, l'inquisito possa fuggire, inquinare le prove, perpetrare ulteriori reati.

Eppure, anche in questo caso, la linea seguita dall’ipotetico magistrato di cui si esaminavano scelte e comportamenti è una linea di adeguamento pragmatico, certo non di protesta in difesa della sua alta professione.

Niente di diverso accadde durante l’inchiesta “mani pulite”, essendo ormai acclarato che la galera fu usata per estorcere confessioni. Ben poche voci di “tecnici” si levarono in difesa della legalità.

Ma non solo. La funzione della pena in Italia non è remuneratoria (occhio per occhio) ma redentiva, ovverosia tende al recupero del reo, se possibile.

Su questo non ci piove finché ci si attiene alla lettura delle norme o della dottrina. Ci piove eccome dopo una visita ad una qualsiasi delle nostre squallide carceri, ignobilmente sovraffollate e ricettacolo di ogni crudeltà. Scuola di ulteriore degrado, abiezione, crimine. Viatico al suicidio per tanti, troppi.
Motivo di censura ai nostri danni dell’intera Comunità Europea…

Dobbiamo dedurne che nessun magistrato le abbia visitate, oppure, ancora una volta, scopriamo che la parola d’ordine fu adeguarsi e poi ancora adeguarsi, in barba ad ogni principio?



Conclusioni


Allora, dopo questa lunghissima esposizione di storia, teorie, fatti, cerco di concludere tornando al punto da dove si erano prese le mosse: dalla considerazione, cioè, che i giuristi, ed in particolare i magistrati, si comportino, da centinaia di anni ormai, come una corporazione medioevale e che troppo spesso le decisioni dell’ordine sono rivolte, più che alla satisfazione di un’astratta sete di giustizia come si vuol far passare, alla difesa di interessi corporativi e politici che confliggono con quelli del resto della popolazione.

Lo studente, futuro giurista, che accetta a cuor leggero la nullità formale di moltissimi suoi esami; il praticante che studia una cosa e fa esattamente quella contraria; l’esaminando che deve buttare giù a memoria migliaia di quiz senza motivo; il giudice che osserva il flusso di documenti processuali, che dovrebbero rimanere in cancelleria ed invece vagano per l’orbe terracqueo; che costata la percentuale irrisoria di colpevoli trovati rispetto ai reati commessi; che non ha prospettive di carriera, se non per senescenza (o per canali contigui alla politica da cui dovrebbe essere assolutamente distinto); che deve sgomitare per poter tenere udienza; che deve ricorrere al trucchetto del termine ordinatorio o perentorio per mandare avanti la baracca; che deve ordinare la detenzione rieducativa di ventenni, da scontarsi in carceri che li travieranno completamente ed irrimediabilmente, altro che redimerli …

Questi sono i casi che meriterebbero una forte e ferma protesta, contro questo governo e contro qualunque altro. Che giustificherebbero sfilate e dimissioni, altro che scioperi. Rivolti ad indurre il CSM ad avanzare proposte di riforma, invece che ad osteggiarle con tutte le forze.

Se invece le velleità di protesta e di lotta appaiono solo di fronte a cambiamenti che possono minare poteri ed arbitri consolidati, allora non c’è modo di credere alla buona fede degli scioperanti.

E pensiamo al separare le carriere tra giudicanti e requirenti, oppure all’impedire cariche elettive nei medesimi contesti ove si è operato da magistrati, al limitare le manette prima dei giudizi oppure all’attribuire responsabilità civili a quei giudici che, col loro operato colposo o doloso, hanno danneggiato i giudicati. Come storici referendum avrebbero già decretato.

O si è sempre vigili, o non lo si è mai. Tutto il resto sa di interesse.


Una soluzione al nodo gordiano che non sia il taglio di netto ...


In primis è necessaria equidistanza assoluta del potere politico in sede di riforma, per non dar adito a sospetti di interesse personale.

In secondo luogo, serve un nuovo coraggio che muova le menti, le lingue e le penne di tutti quei magistrati (ed anche avvocati) che lavorano sodo e in condizioni malagevoli - quali quelle da me polemicamente e brevemente descritte - al fine di denunciare i veri motivi del disastro giudiziario italiano, ridare fiducia ai cittadini nel loro operato e dignità al loro lavoro.

Una maggiore apertura degli operatori di diritto nei confronti degli studiosi, la cosiddetta dottrina, che il nostro paese produce a dozzine. Essi non sono solo capaci di bizantinismi, ma sfornano spesso idee e proposte più che degne. Alcune della quali di sicura provenienza comparativistica e storicistica.

Infine, una maggiore attenzione della gente comune ai propri diritti ed alla loro tutela giurisdizionale, per limitare abusi e omissioni. E non c’è che la scuola a poter svolgere questa insostituibile mansione, quella che permette l’evoluzione da uomo a cittadino, conscio dei suoi diritti e doveri. Quell'educazione civica, da sempre non a caso negletta...

La strada è lunga e difficile e va intrapresa dalla parte migliore della società italiana. 
Non siamo affatto vicini, forse non siamo stati mai così lontani, nell’evo contemporaneo.
Ma ora o mai più.

Il che significherebbe mai più libertà e giustizia. Pensiamoci.

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